Crimini di pace by Franco Basaglia & Franca Basaglia Ongaro

Crimini di pace by Franco Basaglia & Franca Basaglia Ongaro

autore:Franco Basaglia & Franca Basaglia Ongaro [Basaglia, Franco & Ongaro, Franca Basaglia]
La lingua: ita
Format: epub
editore: Baldini+Castoldi
pubblicato: 2024-02-08T13:25:03+00:00


6. L’intervento risolutivo del consiglio superiore della magistratura

1. Ecco le ragioni addotte dal consiglio per giustificare la sua decisione. Le rilevo da un comunicato stampa emesso dal consiglio il 2 maggio 1973. La pronuncia è quindi intervenuta dopo circa cinque mesi dalla proposta. Ci sarebbe da aspettarsi una motivazione molto ampia e calibrata. Leggiamola.

«Il consiglio superiore della magistratura, prese in esame le richieste relative alle assegnazioni dei magistrati agli uffici del distretto della corte di appello di Firenze; ritiene che la proposta di non confermare il dottor Accattatis nell’incarico di giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa risponde a esigenze organizzative e funzionali di detto ufficio; sottolinea, al riguardo, che il predetto magistrato ha disposto che autori di reati, internati, in quanto socialmente pericolosi, nella sezione per minorati fisici delle carceri di Pisa, in esecuzione di misure di sicurezza, riacquistassero la libertà, attraverso la concessione di cosiddette licenze di lavoro, per un periodo di gran lunga eccedente quello massimo di quindici giorni previsto dall’art. 283 del regolamento penitenziario; rileva che tali provvedimenti, sistematicamente attuati, si traducono in una revoca anticipata delle predette misure di sicurezza, revoca non rientrante nei poteri del giudice di sorveglianza; osserva che il sistema adottato ha provocato un danno sociale, come è confermato dal fatto che alcuni dei beneficiari delle licenze sono stati coinvolti in episodi criminosi nel corso delle predette licenze».

Per ancorare il proprio provvedimento a un minimo di consenso, il consiglio ha creduto di dover asserire di avermi rimosso dalle funzioni per «esigenze organizzative e funzionali dell’ufficio». Alle «necessità organizzative degli uffici» si erano infatti richiamati – come si è visto – tutti i magistrati riuniti in assemblea, sicché il consiglio non poteva prescindere del tutto da una simile indicazione. Va però rilevato che i magistrati riuniti in assemblea non avevano solo parlato di «necessità organizzative degli uffici» ma avevano anche posto, come seconda condizione di legittimità, che il tramutamento avvenisse «in base a rigorosi criteri obiettivi e predeterminati»; di tali criteri non è invece traccia nella delibera.

E ancora, quanto può dirsi appropriato il richiamo fatto dal consiglio alle esigenze organizzative e funzionali dell’ufficio? Se nel preambolo della decisione si legge questa espressione, nella motivazione viene invece precisato che la decisione viene presa per aver io concesso agli internati «cosiddette licenze di lavoro, per un periodo di gran lunga eccedente eccetera»; licenze che, a giudizio del consiglio, sarebbero illegittime perché si tradurrebbero «in una revoca anticipata della misura di sicurezza, non rientrante nei poteri del giudice di sorveglianza». Questa, evidentemente, è una schietta valutazione sul merito dei miei provvedimenti che poco ha a che fare con le addotte «esigenze organizzative…»! Dire che un certo tipo di provvedimento «non rientra nei poteri» di un certo giudice significa, evidentemente, segnare il limite alla competenza dei giudici; significa dire ciò che i giudici possono o non possono fare, possono o non possono decidere. Significa, inoltre, predire a tutti i giudici che ritenessero di emettere provvedimenti analoghi a quelli «censurati» dal consiglio, che non possono emetterli, pena la loro rimozione dalle funzioni.



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